Principali prestazioni economiche.
INVALIDI CIVILI
Assegno mensile:
- Età fra 18 e 67 anni
- Incollocato al lavoro
- Invalidità pari o superiore al 74%
- Necessità economica (vedere limiti aggiornati)
Pensione di inabilità:
- Età fra 18 e 67 anni
- Invalidità 100%
- Bisogno economico (vedere limiti aggiornati)
Indennità mensile di frequenza:
- Minori di 18 anni
- Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
- Frequenza a istituti, centri riabilitativi...
- Stato di bisogno economico (limite pari a quello dell'assegno mensile)
Indennità di accompagnamento:
Soggetti totalmente inabili che si trovano:
-
Nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure
-
Necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. (Vedi prestazione)
- Non siano ricoverati per lunga degenza o riabilitazioni a titolo gratuito.
CIECHI CIVILI
Ciechi parziali: (Ventesimisti)
Persone con residuo visivo non superiore ad un totale di 1/20 in entrambi gli occhi, o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione.
- Indipendente dall'età
- Destinata ai cittadini Italiani i UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso di PS CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Essere strato riconosciuto cieco parziale cioè un residuo visivo non superiore al totale di 1/20 in entrambi gli occhi anche con correzione.
- E' indipendente dal reddito personale.
La pensione:
- Indipendente dall'età
- Destinata ai cittadini Italiani i UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso di PS CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Essere strato riconosciuto cieco parziale cioè un residuo visivo non superiore al totale di 1/20 in entrambi gli occhi anche con correzione.
-
NON disporre di reddito annuo personale superiore € (vedere limiti aggiornati)
Ciechi totali:
La pensione ciechi assoluti:
- Destinata ai cittadini Italiani i UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso di PS CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Essere stato riconosciuto cieco assoluto
NON disporre di un reddito annuo personale superiore € (vedere limiti aggiornati)
L'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti:
- E' concessa ai maggiorenni
- Destinata ai cittadini Italiani i UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso di PS CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Essere stato riconosciuto cieco assoluto
- Indipendente dal reddito
- Indipendente dalla età
IL SORDOMUTISMO
Viene considerata sordomuta la persona affetta da disabilità sensoriale dell'udito , affetta da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (entro 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Le prestazioni correlate sono:
L'indennità di comunicazione.
- Destinata ai cittadini Italiani i UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso di PS CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Essere stato riconosciuto sordomuto.
- Indipendente dall'età.
- Indipendente dal reddito personale.
La pensione.
- Destinata ai cittadini Italiani i UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso di PS CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Essere stato riconosciuto sordomuto.
- Essere di età compresa fra 18 e 67 anni.
- Non disporre di un reddito personale superiore a € (vedere limiti aggiornati).
Dal 1/1/2010 l'ente competente per la ricezione delle domande è l'INPS
ITER:
- Il medico di base trasmette certificato via Telematica
- Il Patronato trasmette la domanda all' INPS
- La convocazione con lettera a visita viene effettuata dall'ASL.
- Il verbale viene emesso dall'INPS, ma la fase concessoria è ancora provvisoriamente in carico alle ASL
- Se richiesto il Patronato visualizza i verbali e invia all'INPS eventuale modulo AP70
Certificato Medico:
- Alle domande deve essere correlato un certificato medico anch'esso inoltrato in via telematica dal medico di base.
- L'eventuale ulteriore documentazione specialistica andrà portata direttamente in commissione il giorno della visita.
- Il CM ha una validità di 90 gg dalla data di emissione.
- Il CM NON è vincolante riguardo agli accertamenti richiesti (invalidità civile, cecità, handicap..); è vincolante la richiesta espressa dal patronato al momento di trasmissione della pratica.
Particolare attenzione va prestata alla presenza delle voci:
- Patologia oncologica in atto: la visita andrà eseguita entro 15 gg
- Soggetto per il quale è rischioso lo spostamento: è stata richiesta la visita domiciliare.
La presenza di una di queste situazioni non correttamente segnalata comporterà la necessaria emissione di nuovo certificato.
Il CM è sempre necessario per le domande:
- Primo riconoscimento o aggravamento di invalidità civile, cecità, sordomutismo o handicap
- Per il riconoscimento della disabilità è necessario solo nel caso in cui non vi sia già un riconoscimento di invalidità civile.